Ordinanza — n. 1031/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO DAME nato il 16/11/1995 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27956/2022 Rilevato che LO DAME ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Torino, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, lasciando ferma la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 81, comma 2 e 495 cod.pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 581 e 591, comma 1, lett c) cod.proc.pen, risulta palesemente smentito dagli atti processuali.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 1031/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81, comma 2 e 495 cod.pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 581 e 591, comma 1, lett c) cod.proc.pen, risulta palesemente smentito dagli atti processuali.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO DAME nato il 16/11/1995 avverso l'ordinanza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27956/2022 Rilevato che LO DAME ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Torino, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, lasciando ferma la penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 81, comma 2 e 495 cod.pen. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di norme processuali in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 581 e 591, comma 1, lett c) cod.proc.pen, risulta palesemente smentito dagli atti processuali.
Considerato, infatti, che la valutazione di aspecificità della Corte di appello è corretta giacché l'appello non si confrontava con il ragionamento del Tribunale circa la mancanza di certezza in ordine alla autenticità di una o più delle generalità dichiarate, il che non consentiva un'assoluzione (ciò in linea con la giurisprudenza assolutamente di questa Corte secondo cui integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che renda molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero; da ultima Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020, ZITOUNI RACHID, Rv. 279362).
Considerato che l'appello era altresì aspecifico laddove, se è vero che la determinazione dell'aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. era stata effettuata omnibus, è altrettanto innegabile che, data la pari gravità dei reati, l'individuazione di ciascuno degli aumenti poteva avvenire mediante un semplice calcolo matematico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il