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Ordinanza — n. 1030/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1030/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITALE SALVATORE nato a NAPOLI il 13/09/1965 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27864/2022 Rilevato che De Vitale Salvatore ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 494, 497 bis e 640 cod.pen. Ritenuto che il ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1030/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27864/2022 Rilevato che De Vitale Salvatore ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 494, 497 bis e 640 cod.pen. Ritenuto che il ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivi di rigore pluralità di motivazioni tassazione delle spese
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VITALE SALVATORE nato a NAPOLI il 13/09/1965 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27864/2022 Rilevato che De Vitale Salvatore ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 494, 497 bis e 640 cod.pen. Ritenuto che il ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside t