Ordinanza — n. 1026/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHADIM BOP nato il 03/03/1994 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO Gl.ato-awise-al-le-pefti* udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27779/2022 rilevato che Khadim Bop propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.pen. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (la firma del difensore è solo par autentica).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod.pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1026/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di BOLZANO Gl.ato-awise-al-le-pefti* udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27779/2022 rilevato che Khadim Bop propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.pen. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (la firma del difensore è solo par autentica).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHADIM BOP nato il 03/03/1994 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO Gl.ato-awise-al-le-pefti* udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27779/2022 rilevato che Khadim Bop propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod.pen. Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (la firma del difensore è solo par autentica).
Considerato, a quest'ultimo riguardo, che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 ).
Considerato, peraltro, che il ricorso è marcatamente generico. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così