Ordinanza — n. 1024/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASARIN ALDO nato il 09/04/1964 avverso la sentenza del 10/05/2022 del GIUDICE DI PACE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27739/2022 Rilevato che Casarin Aldo ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Chieti, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di minaccia. Premesso che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 1024/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Premesso che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASARIN ALDO nato il 09/04/1964 avverso la sentenza del 10/05/2022 del GIUDICE DI PACE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27739/2022 Rilevato che Casarin Aldo ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Chieti, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di minaccia. Premesso che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, tende ad ottenere un'inammissibile, nuova ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, fondando, come è consentito, l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni della persona offesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022