Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding appeal court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The civil party argued the lower court misinterpreted evidence regarding the crime of assault, but the Court found these complaints did not meet the threshold for attacking the appellate judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the specific statutory grounds required to challenge an appeal court's decision on reasoning were not properly invoked.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: An appeal to the Court of Cassation against an appellate court judgment on crimes under the jurisdiction of the peace judge is inadmissible if based solely on alleged defects in the reasoning of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BILARDELLO FARINA RICCARDO nato a PALERMO il 01/01/1967 nel procedimento a carico di: ARCANGELI ABRAMO nato a FORLI il 23/05/1967 avverso la sentenza del 21/01/2021 del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27720/2022 Rilevato che la parte civile Bilardello Farina Riccardo propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, quale Giudice di appello, con la quale l'imputato Arcangeli Abramo veniva assolto dal reato di cui all'art. 582 cod.pen. con la formula "perché il fatto non sussiste", ex art. 530 cod.proc. pen.
Considerato che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, con le quali la parte civile denunzia il travisamento della prova in relazione alla sussistenza del reato di lesioni, sono inammissibili, in quanto non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).
Ne consegue che si tratta di una denunzia di vizio motivazionale, non consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale la parte civile denunzia violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione giuridica della fattispecie nel reato di percosse di cui all'art. 581 cod.pen., è aspecifico rispetto al vaglio svolto dal Tribunale, che ha escluso l'attendibilità dei contributi su cui dovrebbe fondare l'affermazione di responsabilità per l'aggressione ai danni della persona offesa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere Estens