Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1020/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1020/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1020/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO GAETANO nato a ACERRA il 31/07/1958 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso al-le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27386/2022 Rilevato che Piscopo Gaetano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Considerato che il motivo proposto — con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge concernente l'entità della pena inflitta — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1020/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare revisione di una decisione diritto di ottenere una decisione rinvio del dibattimento validità della clausola arbitrale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO GAETANO nato a ACERRA il 31/07/1958 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso al-le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27386/2022 Rilevato che Piscopo Gaetano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Considerato che il motivo proposto — con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge concernente l'entità della pena inflitta — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consiglie