Ordinanza — n. 1015/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACI EDUART nato il 08/09/1985 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27088/2022 Rilevato che Naci Eduart ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 497 bis, 482-477 cod. pen. e 13 d.lgs. 286/1998. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la parte lamenta la determinazione del trattamento punitivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, sul presupposto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, del pari la pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACI EDUART nato il 08/09/1985 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 27088/2022 Rilevato che Naci Eduart ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 497 bis, 482-477 cod. pen. e 13 d.lgs. 286/1998. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la parte lamenta la determinazione del trattamento punitivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, dal momento che afferisce alla dosimetria sanzionatoria, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda pag. 4 del provvedimento impugnato).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, sul presupposto che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, del pari la pag. 4 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consigli