Sentenza — n. 1014/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Raouane Aissam per il reato di tentate lesioni personali. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge per mancanza di querela.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod.pen, art. 56 cod.pen; Sentenza — n. 1014/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va accolto, in quanto il reato di cui all'art. 582 cod.pen., in combinato disposto con l'art. 56 cod.pen., privo di aggravanti, è procedibile a querela di parte ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod.pen.; ebbene, tale querela risulta mancante agli atti del procedimento.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAOUANE AISSAM nato il 02/04/1985 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; n. 27037/22
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Raouane Aissam per il reato di tentate lesioni personali.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge per mancanza di querela.
3. Il ricorso va accolto, in quanto il reato di cui all'art. 582 cod.pen., in combinato disposto con l'art. 56 cod.pen., privo di aggravanti, è procedibile a querela di parte ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod.pen.; ebbene, tale querela risulta mancante agli atti del procedimento.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per mancanza di condizione di procedibilità;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per mancanza di condizione di procedibilità. Così deciso il 1