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Sentenza — n. 1014/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 1014/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 1014/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Raouane Aissam per il reato di tentate lesioni personali. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge per mancanza di querela.

Regesto Legislator

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art. 582 cod.pen, art. 56 cod.pen; Sentenza — n. 1014/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va accolto, in quanto il reato di cui all'art. 582 cod.pen., in combinato disposto con l'art. 56 cod.pen., privo di aggravanti, è procedibile a querela di parte ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod.pen.; ebbene, tale querela risulta mancante agli atti del procedimento.

Parole chiave

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azione civile omissione di soccorso indigenza processuale non provata carenza di legittimazione tentata lesione personale semplice azione penale privata

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod.pen
Il ricorso va accolto, in quanto il reato di cui all'art. 582 cod.pen., in combinato disposto con l'art.
art. 56 cod.pen
582 cod.pen., in combinato disposto con l'art. 56 cod.pen., privo di aggravanti, è procedibile a querela di parte ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAOUANE AISSAM nato il 02/04/1985 avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; n. 27037/22

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Raouane Aissam per il reato di tentate lesioni personali.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge per mancanza di querela.

3. Il ricorso va accolto, in quanto il reato di cui all'art. 582 cod.pen., in combinato disposto con l'art. 56 cod.pen., privo di aggravanti, è procedibile a querela di parte ai sensi dell'art. 582, comma 2, cod.pen.; ebbene, tale querela risulta mancante agli atti del procedimento.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per mancanza di condizione di procedibilità;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per mancanza di condizione di procedibilità. Così deciso il 1