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Ordinanza — n. 1013/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1013/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1013/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARONE DOMENICO nato a FRANCICA il 03/06/1962 avverso la sentenza del 31/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO GPat-e-aw94~a14- udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Arone Domenico, per i delitti di cui agli artt. 216, 223, 219 I.fall., la pena concordata con la Pubblica Accusa. Rilevato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, l'inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 1013/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Arone Domenico, per i delitti di cui agli artt. 216, 223, 219 I.fall., la pena concordata con la Pubblica Accusa. Rilevato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, l'inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione validità della clausola arbitrale sentenze sulla validità di un atto annullamento del lodo arbitrale diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARONE DOMENICO nato a FRANCICA il 03/06/1962 avverso la sentenza del 31/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO GPat-e-aw94~a14- udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARONE DOMENICO nato a FRANCICA il 03/06/1962 avverso la sentenza del 31/03/2022 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO GPat-e-aw94~a14- udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; Rilevato che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Arone Domenico, per i delitti di cui agli artt. 216, 223, 219 I.fall., la pena concordata con la Pubblica Accusa. Rilevato che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, l'inosservanza dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato, inoltre, che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il P