Ordinanza — n. 1012/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO FABIO nato a NAPOLI il 19/06/1996 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; N. 26862/22 Rilevato che Adamo Fabio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 495 cod.pen. e 116 Codice della Strada. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non coglie vizi argomentativi nella sentenza impugnata, dal momento che la Corte di merito ha spiegato che l'esistenza del precedente (l'utilizzo del plurale è evidentemente frutto di un mero errore materiale) osta ad una prognosi positiva circa l'astensione futura dall'ulteriore commissione di reati ex art. 164, comma 1, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 495 cod.pen; Ordinanza — n. 1012/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 26862/22 Rilevato che Adamo Fabio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 495 cod.pen. e 116 Codice della Strada. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non coglie vizi argomentativi nella sentenza impugnata, dal momento che la Corte di merito ha spiegato che l'esistenza del precedente (l'utilizzo del plurale è evidentemente frutto di un mero errore materiale) osta ad una prognosi positiva circa l'astensione futura dall'ulteriore commissione di reati ex art. 164, comma 1, cod. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO FABIO nato a NAPOLI il 19/06/1996 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; N. 26862/22 Rilevato che Adamo Fabio ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati di cui agli artt. 495 cod.pen. e 116 Codice della Strada. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non coglie vizi argomentativi nella sentenza impugnata, dal momento che la Corte di merito ha spiegato che l'esistenza del precedente (l'utilizzo del plurale è evidentemente frutto di un mero errore materiale) osta ad una prognosi positiva circa l'astensione futura dall'ulteriore commissione di reati ex art. 164, comma 1, cod. pen.
Considerato inoltre che già il motivo d'appello risultava generico, in quanto non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente