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Ordinanza — n. 1010/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1010/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1010/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO CIRO nato a MADDALONI il 11/07/1996 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 26763/2022 Rilevato che Ciro Romano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il delitto di lesioni personali aggravate e dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere, perché estinto per prescrizione;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1010/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO CIRO nato a MADDALONI il 11/07/1996 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 26763/2022 Rilevato che Ciro Romano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il delitto di lesioni personali aggravate e dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere, perché estinto per prescrizione;

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali anticipo delle spese ammende per infrazione procedurale ripetibili deduzione per spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO CIRO nato a MADDALONI il 11/07/1996 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 26763/2022 Rilevato che Ciro Romano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il delitto di lesioni personali aggravate e dichiarato non doversi procedere in relazione al reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere, perché estinto per prescrizione;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia assolutoria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, è generico in quanto non scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e aspecifico in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.5).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente