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Ordinanza — n. 1007/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1007/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1007/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVATI EMILIO nato a BISCEGLIE il 21/08/1976 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Privati Emilio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna in ordine al reato di lesioni personali aggravate (capo B); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1007/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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lesioni personali lesione al piede risarcimento per atto illecito reati di comune pericolo danneggiamento eccesso di legittima difesa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIVATI EMILIO nato a BISCEGLIE il 21/08/1976 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Privati Emilio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna in ordine al reato di lesioni personali aggravate (capo B); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta il riconoscimento della recidiva è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis