Ordinanza — n. 1006/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE VINCENZO nato a SCIACCA il 25/02/1969 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Picone Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 588, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 588 cod. pen. ed alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la reciprocità di intenti offensivi con modalità tali da porre in pericolo l'incolumità dei contendenti e circa l'elemento soggettivo del reato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 588 cod. pen; Ordinanza — n. 1006/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICONE VINCENZO nato a SCIACCA il 25/02/1969 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Picone Vincenzo ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 588, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso — afferente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 588 cod. pen. ed alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la reciprocità di intenti offensivi con modalità tali da porre in pericolo l'incolumità dei contendenti e circa l'elemento soggettivo del reato — non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il