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Ordinanza — n. 1003/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1003/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1003/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FODALE ANGELO ANDREA nato a TRAPANI il 04/09/1950 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fodale Angelo Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è intrinsecamente generico, poiché cita a sostegno solo la giurisprudenza sul diverso tema della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall; la doglianza, inoltre, è aspecifica perché non si confronta con la risposta già fornita sul punto dalla Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 1003/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., è intrinsecamente generico, poiché cita a sostegno solo la giurisprudenza sul diverso tema della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall; la doglianza, inoltre, è aspecifica perché non si confronta con la risposta già fornita sul punto dalla Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta cattiva gestione fallimento personale irregolarità finanziarie crisi finanziaria risoluzione delle banche

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FODALE ANGELO ANDREA nato a TRAPANI il 04/09/1950 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Fodale Angelo Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è intrinsecamente generico, poiché cita a sostegno solo la giurisprudenza sul diverso tema della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall; la doglianza, inoltre, è aspecifica perché non si confronta con la risposta già fornita sul punto dalla Corte di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14