Ordinanza — n. 1002/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IZZO GIOVANNI nato il 09/06/1966 ESPOSITO GIANCARLO nato a AVERSA il 22/12/1984 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Izzo Giovanni ed Esposito Giancarlo ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di lesioni personali gravi; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Izzo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen., è generico, poiché non indica quali cause, in tesi sussistenti, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia di proscioglimento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 1002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IZZO GIOVANNI nato il 09/06/1966 ESPOSITO GIANCARLO nato a AVERSA il 22/12/1984 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Izzo Giovanni ed Esposito Giancarlo ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di lesioni personali gravi; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Izzo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 129 cod. proc. pen., è generico, poiché non indica quali cause, in tesi sussistenti, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia di proscioglimento;
Ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti da Izzo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena, sono manifestamente infondati poiché: nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 8); la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 8);
Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti da Esposito, che contestano l'attendibilità dei testimoni escussi e l'interpretazione delle loro dichiarazioni, sono versati in fatto e, comunque, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato che con il terzo motivo di ricorso proposto da Esposito, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata motiva adeguatamente il diniego del suddetto beneficio (pag. 8);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così