Ordinanza — n. 1000/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PIRONDINI FABIO nato a MODENA il 27/10/1983 nel procedimento a carico di: SHABA PETRIT nato il 06/03/1975 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la parte civile Fabio Pirondini ricorre, agli effetti civili, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di assoluzione, per insussistenza del fatto, di Shaba Petrit rispetto al reato di lesioni personali gravi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 1000/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione circa la sussistenza del reato e la responsabilità a fini risarcitori, si esaurisce nella rivisitazione del materiale probatorio, prospettando una lettura difforme da quella esposta nella "doppia conforme assolutoria"; tuttavia esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile PIRONDINI FABIO nato a MODENA il 27/10/1983 nel procedimento a carico di: SHABA PETRIT nato il 06/03/1975 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la parte civile Fabio Pirondini ricorre, agli effetti civili, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di assoluzione, per insussistenza del fatto, di Shaba Petrit rispetto al reato di lesioni personali gravi;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione circa la sussistenza del reato e la responsabilità a fini risarcitori, si esaurisce nella rivisitazione del materiale probatorio, prospettando una lettura difforme da quella esposta nella "doppia conforme assolutoria"; tuttavia esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis