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Ordinanza — n. 995/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 995/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 995/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSHI REFAEL nato il 08/11/1989 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bushi Refael ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna in ordine al reato di lesioni personali; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché generico in quanto si esaurisce in una assertiva rivisitazione del fatto, senza alcune reale confronto critico con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 995/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSHI REFAEL nato il 08/11/1989 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bushi Refael ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna in ordine al reato di lesioni personali; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché generico in quanto si esaurisce in una assertiva rivisitazione del fatto, senza alcune reale confronto critico con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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causalità del colpo di frusta lesione al piede diritto a un ricorso effettivo lesione alla spalla abbandono per lesioni personali trauma cranioencefalico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSHI REFAEL nato il 08/11/1989 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bushi Refael ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna in ordine al reato di lesioni personali; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché generico in quanto si esaurisce in una assertiva rivisitazione del fatto, senza alcune reale confronto critico con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/