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Ordinanza — n. 991/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic for citing unspecified prior evasion proceedings without specific details.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 991/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic claim of violation of the principle of ne bis in idem. The appellant argued that an unspecified prior proceeding for evasion existed before the 2019 conviction in Silvi, but failed to identify the specific tribunal or case number. The court rejected this argument as lacking the necessary specificity to verify the claim, ruling that such indeterminacy precludes any legal assessment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A ground for appeal alleging violation of ne bis in idem is inadmissible if it cites a prior proceeding without identifying the specific tribunal, date, or case number, rendering the argument generic and unverifiable.

Parole chiave

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ne bis in idem generic appeal ground evasion proceedings inadmissible appeal specificity requirement Cassation Court procedural defect aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 496 cod. pen
art. 495 cod. pen
pen., così riqualificato il fatto in origine ricondotto all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISA ZAKLINA nato il 02/10/1988 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Berisa Zaklina ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per il reato di evasione, accertato in Silvi il 16 luglio 2019 (capo A) e per il reato di cui all'art. 496 cod. pen., così riqualificato il fatto in origine ricondotto all'art. 495 cod. pen. (capo B);

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce la violazione del ne bis in idem rispetto al capo A, è generico: si cita un procedimento, non meglio individuato, per il reato di evasione, che sarebbe stato incardinato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in epoca precedente alla contestazione avvenuta in Silvi il 16 luglio 2019; una tale indeterminatezza impedisce qualunque verifica e si riverbera in termini di aspecificità del motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14