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Ordinanza — n. 990/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic lack of specific argumentation regarding fraud in documentary bankruptcy conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tommaso Tascini inadmissible due to a generic defect in reasoning. Tascini challenged his conviction for fraudulent documentary bankruptcy, arguing a lack of specific motivation in the lower court's decision. The court rejected this claim because the appeal consisted only of abstract propositions without concrete arguments linking the alleged error to the actual facts of the case.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are generic and lack specific references to the factual and legal basis of the conviction.

Parole chiave

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fraudulent documentary bankruptcy generic appeal grounds defect in reasoning Cassation inadmissibility lack of specific argumentation documenti mancanti produzione di documenti finanziari falsità in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCINI TOMMASO nato a SOLIGEN( GERMANIA) il 05/12/1972 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Tascini Tommaso ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/12