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Ordinanza — n. 988/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of first-time non-prosecution plea raised after conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 988/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for false testimony by arguing for the first time that the crime was non-prosecutable under Article 131-bis of the Penal Code. The court ruled that because this exclusion of punishability was already in effect at the time of the lower court's decision, the issue could not be raised for the first time in cassation without a specific request to the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: The applicability of an exclusion of punishability established by law cannot be deduced for the first time in cassation if the institution was already in force at the time of the judgment under review, and the court of first instance is not obliged to examine it absent a specific request.

Parole chiave

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non-prosecution plea first instance appeal cassation inadmissibility exclusion of punishability false testimony conviction false dichiarazioni difficoltà linguistiche inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONABULU KELVIN - C.U.I. 052DNFI nato il 12/12/1990 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Onabulu Kelvin ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per reato di cui all'art.496 c.p.; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inedito e ricordato che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se, come nella specie, il predetto istituto era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, e chiarito che sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta (come nella specie), alcun obbligo di pronunciarsi sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/1