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Ordinanza — n. 987/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 987/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 987/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI FABIO nato a GIULIANOVA il 21/07/1982 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAt dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Giovanni Fabio ricorre personalmente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di L'Aquila in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso, che deduce l'estinzione del reato per condotta riparatoria (successiva consegna dei documenti alle forse dell'ordine), è inammissibile sotto più profili: - ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - alla luce della modalità definitoria prescelta, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 987/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte uso di false generalità inchiesta per falsità atti allegazioni d'asilo contraddittorie esibizione di documenti d'identità credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 495 cod. pen
in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso, che deduce l'estinzione del reato per condotta riparatoria (successiva consegna dei documenti alle forse dell'ordine), è inammissibile sotto più profili: - ai sensi degli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI FABIO nato a GIULIANOVA il 21/07/1982 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAt dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Giovanni Fabio ricorre personalmente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di L'Aquila in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso, che deduce l'estinzione del reato per condotta riparatoria (successiva consegna dei documenti alle forse dell'ordine), è inammissibile sotto più profili: - ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - alla luce della modalità definitoria prescelta, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci