Court dismisses appeal by defendant personally filing it without a qualified lawyer under Italian criminal procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Milic Dragutin inadmissible without formalities. The defendant personally submitted the petition against a preliminary ruling regarding Article 496 of the Penal Code, violating requirements for representation by a qualified lawyer and exceeding permitted grounds for appeal. Consequently, the court ordered the dismissal of the petition and imposed a fine of 4,000 euros on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings must be filed by a qualified lawyer; personal filing by the accused renders it inadmissible, and the appellant may be fined for procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILIC DRAGUTIN nato il 07/11/1975 avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI Jdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Milic Dragutin propone personalmente ricorso avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Trani per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile sotto più profili: - ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen.
— esula dal novero dei motivi consentiti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il