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Ordinanza — n. 984/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for false accusation due to lack of new mitigating circumstances arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Gianluca Scipioni's appeal against his conviction for false accusation inadmissible. The sole ground of appeal contested the denial of generic mitigating circumstances but offered no substantive legal arguments, merely repeating a request made during the prior appeal stage. The court rejected the appeal because the appellant failed to provide concrete elements or new reasoning to justify the requested benefit, resulting in a dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds merely repeat arguments previously raised without new substantive reasoning or concrete elements to support the request for mitigating circumstances.

Parole chiave

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false accusation conviction generic mitigating circumstances inadmissible appeal lack of new arguments court costs award false dichiarazioni senza giuramento uso di false generalità false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIPIONI GIANLUCA nato a ROMA il 08/09/1973 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Scipioni Gianluca ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, poiché si raccorda a una mera richiesta prospettata in sede di gravame senza ragioni a sostegno, cui la Corte di appello ha congruamente risposto, rilevando l'assenza di concreti elementi, neppure dedotti, idonei a giustificare il beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/