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Ordinanza — n. 983/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 983/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 983/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI GIANNI nato a L'AQUILA 11 10/01/1969 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Serafini Gianni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 1, L.F., riducendo però la pena inflitta; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.2);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 983/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAFINI GIANNI nato a L'AQUILA 11 10/01/1969 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Serafini Gianni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 216, primo comma, n. 1, L.F., riducendo però la pena inflitta; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/