Ordinanza — n. 982/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORAZIO ENIO nato a PESCARA il 15/01/1953 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che D'Orazio Enio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — il quale denuncia violazione di legge in ordine alla distrazione dei beni e alla circostanza del loro furto, che la difesa invoca quale giustificazione del loro mancato rinvenimento - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo e il terzo motivo, che contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 219, comma terzo legge fall. e 69 cod. pen., sono preclusi, in quanto proposti per la prima volta in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ORAZIO ENIO nato a PESCARA il 15/01/1953 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che D'Orazio Enio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — il quale denuncia violazione di legge in ordine alla distrazione dei beni e alla circostanza del loro furto, che la difesa invoca quale giustificazione del loro mancato rinvenimento - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4);
Considerato che il secondo e il terzo motivo, che contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 219, comma terzo legge fall. e 69 cod. pen., sono preclusi, in quanto proposti per la prima volta in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il