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Ordinanza — n. 981/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 981/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 981/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEI INNOCENZO nato a AVEZZANO il 06/09/1968 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Mei Innocenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna di detto imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto — che richiede espressamente alla Corte di cassazione di "riesaminare la vicenda e procedere a una diversa valutazione di fatti e di situazioni"— esula dal novero dei vizi deducibili, poiché mira ad ottenere dal giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione del fatto; mentre la c.d. doppia conforme di condanna è immune da censure, in quanto sorretta da adeguata e non illogica motivazione (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza di primo grado sul tema del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 981/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie cattiva gestione bancarotta fraudolenta omissione della contabilità inchiesta per falsità atti reato economico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEI INNOCENZO nato a AVEZZANO il 06/09/1968 avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Mei Innocenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna di detto imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto — che richiede espressamente alla Corte di cassazione di "riesaminare la vicenda e procedere a una diversa valutazione di fatti e di situazioni"— esula dal novero dei vizi deducibili, poiché mira ad ottenere dal giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione del fatto; mentre la c.d. doppia conforme di condanna è immune da censure, in quanto sorretta da adeguata e non illogica motivazione (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza di primo grado sul tema del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1