Italian court dismisses appeal against conviction for falsifying a foreign driver's license as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Claudio Parise inadmissible regarding his conviction for falsifying a Spanish driver's license. The court found the first ground of appeal infounded because the crime was committed in Italy, noting the defendant had previously used a fake license and lacked evidence he was abroad during the act. The second ground was rejected as the document contained the defendant's name and photo, implying his participation in the forgery. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 cod. pen.; Art. 477-482 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the lower court correctly established the crime occurred domestically and the defendant's presence abroad is unproven, or if the inclusion of personal details on a foreign document implies the applicant's participation in its forgery.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARISE CLAUDIO nato a CARPI il 07/02/1967 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Parise Claudio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 477- 482 cod. pen. per aver falsificato, o concorso nella falsificazione, di una patente di guida spagnola; Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale denuncia la violazione dell'art. 9 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché il giudice di merito ha accertato che il reato è stato commesso in Italia, fornendo congrua motivazione (l'imputato aveva già utilizzato una patente falsa in passato, difetta la prova che il medesimo, residente in Italia, si fosse trovato in territorio estero al momento della falsificazione; la mancanza di dichiarazioni in tal senso nel processo);
Considerato che il secondo motivo, di censura della violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, alla luce della considerazione esposta dalla Corte distrettuale circa il fatto che il documento falsificato indicava le generalità dell'imputo e recava la sua fotografia, il che presuppone quantomeno la sua partecipazione alla contraffazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso