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Ordinanza — n. 975/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 975/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 975/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MAZZONI MERIS nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 08/10/1980 nel procedimento a carico di: ARMANUCCI GIUSEPPE nato a PERUGIA il 07/08/1967 avverso la sentenza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la parte civile Mazzoni Meris ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che, in riforma della pronuncia di condanna del Giudice di pace di Perugia, ha assolto Armanucci Giuseppe dal reato di cui all'art. 582 cod. pen. con la formula "perché il fatto non sussiste", revocando le statuizioni civili;

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 975/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Chiarito che la dedotta violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. non può essere ricondotta né al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. — che riguarda l'inosservanza della legge penale sostanziale — né al vizio di cui alla successiva lettera c), poiché la violazione della legge processuale è deducibile in cassazione solo se collegata a norme sulla nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza e tali non sono quelle appena citate (sul punto ampiamente Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

Parole chiave

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diritto a un ricorso effettivo diritto a un difensore revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio perenzione dell'istanza di revisione caso di rigore personale

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MAZZONI MERIS nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 08/10/1980 nel procedimento a carico di: ARMANUCCI GIUSEPPE nato a PERUGIA il 07/08/1967 avverso la sentenza del 13/04/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che la parte civile Mazzoni Meris ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che, in riforma della pronuncia di condanna del Giudice di pace di Perugia, ha assolto Armanucci Giuseppe dal reato di cui all'art. 582 cod. pen. con la formula "perché il fatto non sussiste", revocando le statuizioni civili;

Preso atto che il difensore dell'imputato ha trasmesso tardivamente (il 12 dicembre 2022) una memoria con la quale chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso della parte civile; Ritenuto che l'unico motivo proposto, al di là della sua formale enunciazione, si risolve nella denuncia di vizi di motivazione e che in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);

Chiarito che la dedotta violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen. non può essere ricondotta né al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. — che riguarda l'inosservanza della legge penale sostanziale — né al vizio di cui alla successiva lettera c), poiché la violazione della legge processuale è deducibile in cassazione solo se collegata a norme sulla nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza e tali non sono quelle appena citate (sul punto ampiamente Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così