Cassation appeal dismissed as inadmissible due to preclusive effect of new conciliation procedure under Art. 599-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the lack of certainty regarding the defendant's responsibility, arguing against the finality of the conciliation agreement. The court ruled that the new conciliation procedure under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure has preclusive effects that bar any review of responsibility in the second instance or cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: The conciliation procedure under Art. 599-bis has preclusive effects that preclude any challenge to the responsibility of the accused in subsequent appeals or cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GLAUDI DEVIS nato a CARMAGNOLA il 02/04/1989 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA/ dato avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; - Rilevato che l'imputato Glaudi Devis ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — che contesta la mancanza di certezza sulla responsabilità dell'imputato — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i