Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 971/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against non-appealable acquittal order dismissed as inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 971/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the challenged order was non-appealable under specific statutory provisions. The appellant, Maria Sansone, sought to overturn a preliminary ruling that rejected her complaint regarding an acquittal order issued against multiple defendants. The court ruled that the explicit legal bar on appealing such orders precludes any further litigation in this instance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 410-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The order rejecting a complaint under Art. 410-bis c.p.p. is non-appealable via cassation, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-appealable order acquittal complaint cassation inadmissibility procedural bar criminal procedure law procedure di ricorso condono delle spese procedurali censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 410-bis cod. proc. pen.
Rilevato che la persona offesa Maria Sansone ricorre, tramite il difensore, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Avellino ha rigettato il reclamo proposto ex art. 410-bis cod. proc. pen., dalla predetta persona offesa avverso l'ordinanza di archiviazione nel procedimento n.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
40127 del 09/07/2018, Radaelli, in motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 24 Cost.
non si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art.
Art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU
e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU (Sez.
art. 410-bis cod. proc. pen
Rilevato che la persona offesa Maria Sansone ricorre, tramite il difensore, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Avellino ha rigettato il reclamo proposto ex art. 410-bis cod. proc. pen., dalla predetta persona offesa avverso l'ordinanza di archiviazione nel procedimento n.
art. 24 Cost
non si pone in contrasto con l'art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo/Cosmo
non è impugnabile con il ricorso per cassazione per espressa disposizione di legge (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo/Cosmo, Rv.
Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli
2 del VII protocollo addizionale CEDU (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli, in motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANSONE MARIA nato a LIONI il 04/11/1968 parte offesa nel procedimento c/ LILOIA ELSA nato a LIONI il 08/05/1966 SORIANO ROSA nato a BENEVENTO il 28/09/1986 SORIANO AMATA ARMY nato a BENEVENTO il 29/01/1989 SORIANO GERARDO nato a BENEVENTO il 09/12/1993 GINESTRA FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 04/10/1966 LIGUORI GENNARO nato a TORRE DEL GRECO il 11/01/1979 DELL'ORTO PASQUALINO nato a OLIVETO CITRA il 04/06/1975 avverso l'ordinanza del 22/04/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AVELLINO( dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

1. Rilevato che la persona offesa Maria Sansone ricorre, tramite il difensore, avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Avellino ha rigettato il reclamo proposto ex art. 410-bis cod. proc. pen., dalla predetta persona offesa avverso l'ordinanza di archiviazione nel procedimento n. 1068/21 RGNR a carico di Libia Elsa e altri; Rilevato che il provvedimento di reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. non è impugnabile con il ricorso per cassazione per espressa disposizione di legge (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo/Cosmo, Rv. 275723);

Chiarito che la previsione di non impugnabilità in sede di legittimità dell'ordinanza ex art. 410-bis cod. proc. pen. non si pone in contrasto con l'art. 24 Cost. e con l'art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Radaelli, in motivazione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il