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Sentenza — n. 968/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 968/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Signorelli Cristian per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso il 17 settembre 2009; mentre ha ridotto sia la durata della pena principale sia quella delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I.fall., con revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 968/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216 u.c. I.fall., con revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta altri reati frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione altri capi d'accusa credito contestato abbandono del procedimento per truffa
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIGNORELLI CRISTIAN nato a SERIATE il 13/12/1973 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Signorelli Cristian per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, commesso il 17 settembre 2009; mentre ha ridotto sia la durata della pena principale sia quella delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I.fall., con revoca dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo cinque motivi su: affermazione di responsabilità; configurabilità del reato; mancato riconoscimento dello stato di necessità; mancata rinnovazione istruttoria; eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. Il medesimo difensore ha trasmesso anche una memoria difensiva a sostegno della ammissibilità del ricorso.

3. I motivi non sono manifestamente infondati. Pertanto, in difetto di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in assenza di cause di sospensione, il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 17 marzo 2022.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso