Criminal appeal dismissed as inadmissible due to non-justifiable ground regarding absent defendant notification rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Sebastiano Patania's appeal against the Brescia Court of Appeal's order inadmissible without formalities. Patania argued that the decision was not properly served on him as an absent defendant, but the court found this ground legally unfounded since notification was not required in such circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and Patania was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal challenging a concordato order based on the alleged omission of notification to an absent defendant is inadmissible when the law does not mandate such notification for the specific procedural stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANIA SEBASTIANO nato a CANTU il 10/10/1973 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdatò avviso alle Thifuc -gla relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Patania Sebastiano ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che il motivo proposto non è deducibile alla luce della modalità definitoria prescelta e, comunque, è manifestamente infondato, dato che contesta, l'omessa notifica del provvedimento decisorio nei confronti dell'imputato assente in giudizio, quando, invece, tale notifica non è dovuta (cfr. per tutte Sez.
U n. 698, del 24 ottobre 2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/