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Ordinanza — n. 966/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 966/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 966/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 08/02/1980 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Coppola Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 612 comma secondo, cod. pen. (capo A); Ritenuto che il ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sulla entità della pena, è del tutto inconferente rispetto all'oggetto della pronuncia di prescrizione impugnata; Chiarito che non risultano, né sono dedotti elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 966/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 612 comma secondo, cod. pen. (capo A); Ritenuto che il ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sulla entità della pena, è del tutto inconferente rispetto all'oggetto della pronuncia di prescrizione impugnata; Chiarito che non risultano, né sono dedotti elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale abbandono del procedimento penale stralcio del procedimento assenza di persecuzione chiusura dell'istruzione penale revoca della sospensione condizionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA GIOVANNI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 08/02/1980 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Coppola Giovanni ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 612 comma secondo, cod. pen. (capo A); Ritenuto che il ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sulla entità della pena, è del tutto inconferente rispetto all'oggetto della pronuncia di prescrizione impugnata; Chiarito che non risultano, né sono dedotti elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/