Ordinanza — n. 964/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA ANTONINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 09/10/1975 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Liotta Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agii artt. 455, 640 e 624-625, comma primo, n. 4, cod. pen; Ritenuto che i tre motivi di ricorso — che contestano la sussistenza del reato di cui all'art. 455 cod. pen., la configurabilità della recidiva, il diniego delle circostanze attenuante di cui all'art.62 , n. 4, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 2 e 3 su primo punto; pag. 3 sul secondo e terzo punto);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 964/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il terzo motivo è intrinsecamente generico nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché non espone ragioni a sostegno, né indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato il beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA ANTONINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 09/10/1975 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Liotta Antonino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agii artt. 455, 640 e 624-625, comma primo, n. 4, cod. pen; Ritenuto che i tre motivi di ricorso — che contestano la sussistenza del reato di cui all'art. 455 cod. pen., la configurabilità della recidiva, il diniego delle circostanze attenuante di cui all'art.62 , n. 4, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 2 e 3 su primo punto; pag. 3 sul secondo e terzo punto);
Considerato che il terzo motivo è intrinsecamente generico nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché non espone ragioni a sostegno, né indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato il beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i