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Ordinanza — n. 963/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for drug offenses and resistance due to lack of relevance and merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 963/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Davide Iussi and Benvenuto Antonemi inadmissible. The court found the first appeal's claim regarding procedural violations irrelevant to the drug and resistance charges, while the second and third appeals lacked sufficient motivation. The remaining arguments were deemed merely repetitive of issues already adequately examined and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 129, 192, 546 c.p.p.; Art. 110, 62-bis, 133 c.p.; D.P.R. 309/90, 337, 133 c.p.: Appeals must address specific legal grounds relevant to the conviction; arguments merely revisiting facts or repeating previously dismissed points are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals drug offenses conviction resistance crime lack of relevance repetitive arguments reati violenti pubblica istigazione a delinquere aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 110 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 133 c.p.
D.P.R. n. 309/90
D.P.R. n. 337/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IUSSI DAVIDE nato a GENOVA il 10/02/1993 ANTONEMI BENVENUTO nato a NOVI LIGURE il 21/09/1977 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che lussi Davide e Antonemi Benvenuto ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna dei predetti imputati in ordine al reato di cui agli artt. 56, 610 cod. pen., commesso, in concorso tra loro, in data 11 marzo 2017;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da lussi, che denuncia vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 129, 192, 546 cod. proc. pen., 110, cod. pen., 73 d.p.r.. n. 309/90, 337 e 133 cod. pen., nella sua enunciazione è del tutto inconferente rispetto all'oggetto del presente procedimento che non riguarda violazioni alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, né il reato di resistenza, mentre nel suo sviluppo si esaurisce in una rivisitazione del fatto non consentita in sede di legittimità; Considerato che il secondo e il terzo motivo coltivati da lussi attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 62-bis e 133 cod. pen.) che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, qui riproposte;

Ritenuto che i due motivi proposti da Antonemi, in punto di sussistenza, configurabilità del reato e riconducibilità del fatto all'imputato, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de