Ordinanza — n. 771/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILA ALFRED nato il 02/07/1983 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfred Hila avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione lineare e coerente, frutto di un esauriente disamina dei dati processuali e di una corretta valorizzazione giuridica dei fatti in relazione alla finalità della detenzione della sostenza stupefacente riscontrata, funzionale allo spaccio e non all'uso erson?de ( si vedano le considerazioni spese negli ultimi due capoversi di pagina 2, immuni a cerft,ure. prospettabili in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod, proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 771/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HILA ALFRED nato il 02/07/1983 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alfred Hila avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione lineare e coerente, frutto di un esauriente disamina dei dati processuali e di una corretta valorizzazione giuridica dei fatti in relazione alla finalità della detenzione della sostenza stupefacente riscontrata, funzionale allo spaccio e non all'uso erson?de ( si vedano le considerazioni spese negli ultimi due capoversi di pagina 2, immuni a cerft,ure. prospettabili in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod, proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.