Ordinanza — n. 770/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAPPONE SALVATORE nato a PALERMO il 28/03/1979 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; --(' letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giappone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, legati al giudizio di responsabilità e alla ascrivibilità del fatto contestato al ricorrente, già adeguatamente vagliati e da: giudice di merito con motivazione che la difesa contrasta adducendo incongruenze ociiche non riscontrate e semmai attraverso una inammissibile alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, le quali ultime, piuttosto, risultano interpretate con ::neare e coerente logicità all'esito di una esauriente disamina dei relativi dati ( si veda il punto dea motivazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 770/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceual; e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAPPONE SALVATORE nato a PALERMO il 28/03/1979 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; --(' letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giappone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, legati al giudizio di responsabilità e alla ascrivibilità del fatto contestato al ricorrente, già adeguatamente vagliati e da: giudice di merito con motivazione che la difesa contrasta adducendo incongruenze ociiche non riscontrate e semmai attraverso una inammissibile alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, le quali ultime, piuttosto, risultano interpretate con ::neare e coerente logicità all'esito di una esauriente disamina dei relativi dati ( si veda il punto dea motivazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceual; e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.