Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 770/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 770/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 770/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAPPONE SALVATORE nato a PALERMO il 28/03/1979 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; --(' letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giappone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, legati al giudizio di responsabilità e alla ascrivibilità del fatto contestato al ricorrente, già adeguatamente vagliati e da: giudice di merito con motivazione che la difesa contrasta adducendo incongruenze ociiche non riscontrate e semmai attraverso una inammissibile alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, le quali ultime, piuttosto, risultano interpretate con ::neare e coerente logicità all'esito di una esauriente disamina dei relativi dati ( si veda il punto dea motivazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 770/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceual; e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
traffico di cocaina imputazione per reati di stupefacenti consumo di canapa vendita sopra campione confessione testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAPPONE SALVATORE nato a PALERMO il 28/03/1979 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; --(' letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Giappone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, legati al giudizio di responsabilità e alla ascrivibilità del fatto contestato al ricorrente, già adeguatamente vagliati e da: giudice di merito con motivazione che la difesa contrasta adducendo incongruenze ociiche non riscontrate e semmai attraverso una inammissibile alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, le quali ultime, piuttosto, risultano interpretate con ::neare e coerente logicità all'esito di una esauriente disamina dei relativi dati ( si veda il punto dea motivazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceual; e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.