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Ordinanza — n. 769/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fabio Lo Verso inadmissible. The lower court had already thoroughly evaluated the defense's arguments regarding recidivism and mitigating circumstances, finding them insufficient to alter the conviction. The appellate court rejected the appeal because its grounds merely repeated these already-disputed points without raising new legal issues permissible in a final review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and rejected by the court of first instance on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of merits Court of Cassation recidivism defense procedural exhaustion prove fabbricate verdetto di colpevolezza responsabilità per colpa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VERSO FABIO nato a PALERMO il 03/04/1987 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ricorso proposto nell'interesse di Fabio Lo Verso avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia , più direttamente, nel valorizzare precedente riferibile all'imputato, pur considerando la data di relativa esecuzione del fatto, quale chiave di lettura qualificata della maggiore riprovevolezza ascritta al reato oggetto di giudizio, momento di coerente emersione della accresciuta pericolosità del prevenuto, sia implicitamente deprivando di rilievo, sempre all'esito delle medesime motivazioni, gli elementi, addotI' daiia difesa a sostegno dei rivendicato giudizio di prevalenza delle (4erteric're sulla recidiva; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Did,dara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.