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Ordinanza — n. 768/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 768/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 768/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRILLI' RICCARDO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 29/03/1989 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto H ricorso proposto nell'interesse di Riccardo ingrilii avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del ricorrente ad ulteriore sostegno della ammissibilità dei motivi; che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vqHati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con un motivare iineare e puntuale dal :1_1(:):(.2 di merito con riguardo alla finalizzazione illecita della sostanza detenuta dal prevenuto ( vedano !e considerazioni spese dall'ultimo capoverso di pagina 2 ) e in relazione alla non auplicabilita della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. poc. pen. ( esclusa facendo sintetico ma compiuto riferimento al disvalore non minimo della condotta in ragione del dato Oit_, ;(3 sostanza cl•tenLita, da rieenersi adeguato in ragione della estrema denericità m:cta su terna dal rilievo difensivo esposto in appello) rilevate che aillinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui &l'art. 616 cod. nen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 768/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. poc. pen. ( esclusa facendo sintetico ma compiuto riferimento al disvalore non minimo della condotta in ragione del dato Oit_, ;(3 sostanza cl•tenLita, da rieenersi adeguato in ragione della estrema denericità m:cta su terna dal rilievo difensivo esposto in appello) rilevate che aillinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui &l'art. 616 cod. nen.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INGRILLI' RICCARDO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 29/03/1989 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto H ricorso proposto nell'interesse di Riccardo ingrilii avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del ricorrente ad ulteriore sostegno della ammissibilità dei motivi; che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vqHati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con un motivare iineare e puntuale dal :1_1(:):(.2 di merito con riguardo alla finalizzazione illecita della sostanza detenuta dal prevenuto ( vedano !e considerazioni spese dall'ultimo capoverso di pagina 2 ) e in relazione alla non auplicabilita della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. poc. pen. ( esclusa facendo sintetico ma compiuto riferimento al disvalore non minimo della condotta in ragione del dato Oit_, ;(3 sostanza cl•tenLita, da rieenersi adeguato in ragione della estrema denericità m:cta su terna dal rilievo difensivo esposto in appello) rilevate che aillinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui &l'art. 616 cod. nen.

D n 7), Hara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese (:,1-oce , ;a'i e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022