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Ordinanza — n. 767/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 767/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 767/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIK ALI' nato il 04/01/1998 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali Lall"k avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su dogiianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla esclusa configurabilità del fatto ai sensi del comma 5 dell'art 73 TIJS (facendo puntuale e compiuta leva non solo sulla quantità e qualità delle sostanze detenute dal prevenuto ma anche alle circostanze e alle modalità dell'azione, tutte indicative di una capacità di approvvigionamento e successivo smercio non compatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 767/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. n.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazione qualificata LStup sostanze soggette a restrizione scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABIK ALI' nato il 04/01/1998 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ali Lall"k avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su dogiianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla esclusa configurabilità del fatto ai sensi del comma 5 dell'art 73 TIJS (facendo puntuale e compiuta leva non solo sulla quantità e qualità delle sostanze detenute dal prevenuto ma anche alle circostanze e alle modalità dell'azione, tutte indicative di una capacità di approvvigionamento e successivo smercio non compatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocesuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co si deciso il 4 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente BenedeMe tto Pa