Ordinanza — n. 766/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU VALMIR nato il 24/02/1973 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto 'i ricorso proposto nell'interesse di Marku Valmir avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, diretti a contrastare la determinazione del trattamento punitivo in relazione JIla misura della pena irrogata e dell'aumento apportato per la continuazione di cui al capo 2 malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto anche in relazione all'asserto atteggiamento Loilaborativo del prevenuto ( peraltro rivendicato dalla difesa in termini di marcata mancanza di autosufficienza del ricorso , avendo allegato solo uno stralcio del verbale di arresto assertivamente pretermesso dai giudici di appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 4 novembre 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU VALMIR nato il 24/02/1973 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto 'i ricorso proposto nell'interesse di Marku Valmir avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, diretti a contrastare la determinazione del trattamento punitivo in relazione JIla misura della pena irrogata e dell'aumento apportato per la continuazione di cui al capo 2 malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto anche in relazione all'asserto atteggiamento Loilaborativo del prevenuto ( peraltro rivendicato dalla difesa in termini di marcata mancanza di autosufficienza del ricorso , avendo allegato solo uno stralcio del verbale di arresto assertivamente pretermesso dai giudici di appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 4 novembre 2022.