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Ordinanza — n. 766/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 766/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 766/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU VALMIR nato il 24/02/1973 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto 'i ricorso proposto nell'interesse di Marku Valmir avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, diretti a contrastare la determinazione del trattamento punitivo in relazione JIla misura della pena irrogata e dell'aumento apportato per la continuazione di cui al capo 2 malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto anche in relazione all'asserto atteggiamento Loilaborativo del prevenuto ( peraltro rivendicato dalla difesa in termini di marcata mancanza di autosufficienza del ricorso , avendo allegato solo uno stralcio del verbale di arresto assertivamente pretermesso dai giudici di appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 766/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 4 novembre 2022.

Parole chiave

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adeguamento della pena motivi di cassazione alleggerimento della pena concorso di motivi di sospensione allegazioni insufficientemente motivate allegazione motivata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU VALMIR nato il 24/02/1973 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto 'i ricorso proposto nell'interesse di Marku Valmir avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, diretti a contrastare la determinazione del trattamento punitivo in relazione JIla misura della pena irrogata e dell'aumento apportato per la continuazione di cui al capo 2 malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto anche in relazione all'asserto atteggiamento Loilaborativo del prevenuto ( peraltro rivendicato dalla difesa in termini di marcata mancanza di autosufficienza del ricorso , avendo allegato solo uno stralcio del verbale di arresto assertivamente pretermesso dai giudici di appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I 4 novembre 2022.