Ordinanza — n. 765/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACHEO SANDRO nato a GALATINA il 11/01/1979 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di Sandro Zacheo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede cfi legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla esclusa configurabilità del fatto ai sensi del comma 5 dell'ad 73 TUS (facendo puntuale e compiuta leva non solo sulla quantità e qualità delle sostanze detenute dal prevenuto ma anche alle circostanze e alle modalità dell'azione, tutte indicative di una capacità di approvvigionamento e successivo smercio non compatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa), sia in i-elazione ai ritenuto concorso tra le diverse ipotesi di detenzione riscontrate in ragione della diversa natura delle sostanze rinvenute nella sua disponibilità riievato che ail'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nroc. nen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 765/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 4 novembre 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACHEO SANDRO nato a GALATINA il 11/01/1979 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di Sandro Zacheo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede cfi legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in relazione alla esclusa configurabilità del fatto ai sensi del comma 5 dell'ad 73 TUS (facendo puntuale e compiuta leva non solo sulla quantità e qualità delle sostanze detenute dal prevenuto ma anche alle circostanze e alle modalità dell'azione, tutte indicative di una capacità di approvvigionamento e successivo smercio non compatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa), sia in i-elazione ai ritenuto concorso tra le diverse ipotesi di detenzione riscontrate in ragione della diversa natura delle sostanze rinvenute nella sua disponibilità riievato che ail'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. nroc. nen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese ocessuall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 4 novembre 2022.