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Ordinanza — n. 764/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 764/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 764/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVARA MARCO nato a IMPERIA il 02/12/1974 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Rivara avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento r)unitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto nel giustificare il discostamento dal minimo edittale sancito dal primo giudice e validato in appello rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. Droc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 764/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.

Parole chiave

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aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena motivazione del mutamento giurisprudenza motivi di cassazione modifica della sentenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVARA MARCO nato a IMPERIA il 02/12/1974 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Rivara avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e ii provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamento r)unitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto nel giustificare il discostamento dal minimo edittale sancito dal primo giudice e validato in appello rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. Droc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.