Ordinanza — n. 762/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGGI LUCA nato a PISTOIA il 03/03/1974 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 ietto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Foggi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria integrativa trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti c;:uridici dai giudice di merito (si vedano, nel giustificare la pena irrogata, le considerazioni spese sul peso, anche in relazione al principio attivo riscontrato, della sostanza sequestrata - e non di ciueiia riferita dal Carlesso riportata dall'imputazione- nonché quelle inerenti l'organizzazione sottesa ali'attività di importazione, anche su tale versante argomentate prescindendo dalle Hchiar;37ieni dei Carlesso), estranei a censure prospettabili e per il vero neppure prospettate dal che difetta di operare, su tali sviluppi motivazionali, critiche dirette e specifiche i!evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod. 9r0C. nen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 762/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. 9r0C. nen.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOGGI LUCA nato a PISTOIA il 03/03/1974 avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 ietto il ricorso proposto nell'interesse di Luca Foggi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria integrativa trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali e corretti argomenti c;:uridici dai giudice di merito (si vedano, nel giustificare la pena irrogata, le considerazioni spese sul peso, anche in relazione al principio attivo riscontrato, della sostanza sequestrata - e non di ciueiia riferita dal Carlesso riportata dall'imputazione- nonché quelle inerenti l'organizzazione sottesa ali'attività di importazione, anche su tale versante argomentate prescindendo dalle Hchiar;37ieni dei Carlesso), estranei a censure prospettabili e per il vero neppure prospettate dal che difetta di operare, su tali sviluppi motivazionali, critiche dirette e specifiche i!evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono !e pronunce di cui all'art. 616 cod. 9r0C. nen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese (x-e e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 202