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Ordinanza — n. 761/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for repeating merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 761/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Hafid Abdiatif and Farssi Badreddine inadmissible. The court found the arguments merely reproduced criticisms already thoroughly examined and rejected by the Florence Court of Appeal regarding the alleged crime under Article 73 of the Tuscan Law. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already fully examined and rejected by the court of first instance on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeals repetition of arguments court of cassation merits already decided procedural costs imputazione per reati di stupefacenti caso poco grave dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAFID ABDLATIF nato il 12/11/1991 FARSSI BADREDDINE nato il 28/06/1984 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Hafid Abdiatif e Farssi Badreddine avverso ia sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuale e corretti argomenti giuridici dai giudice di merito in relazione ,3lia esclusa configurabilità del fatto ai sensi del comma 5 dell'art 73 TUS (facendo puntuale e computa leva sulle circostanze e le modalità dell'azione contestate , tutte indicative di una éipacita di approvvigionamento e successivo smercio non compatibili con l'ipotesi di reato rivendicata dalla difesa); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.