Ordinanza — n. 756/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCHINI CLAUDIO nato a PESARO il 23/02/1986 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; !etto ricorso proposto nell'interesse d Claudio Cecchini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Htenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto relative sia agli accorgimenti tecnici connotanti oggettivamente le modalità della coltivazione - che il ricorso contrasta apoditicamente senza emarginare vizi effettivi della relativa motivazione o travsnmenti delle relativi emergenze probatorie- sia alla categoria alla quale ricondurre la jualia coltivata dai ricorrente ( aspetto, mai dedotto in precedenza, che risulta prospettato, .i-raP- i) in cerm ni esplorativi, solo in questa sede e che all'evidenza non rientra nel perimetro dei temi suscettibili di verifica in sede di legittimità); rilevato che all'inammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 756/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCHINI CLAUDIO nato a PESARO il 23/02/1986 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; !etto ricorso proposto nell'interesse d Claudio Cecchini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Htenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in ede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto relative sia agli accorgimenti tecnici connotanti oggettivamente le modalità della coltivazione - che il ricorso contrasta apoditicamente senza emarginare vizi effettivi della relativa motivazione o travsnmenti delle relativi emergenze probatorie- sia alla categoria alla quale ricondurre la jualia coltivata dai ricorrente ( aspetto, mai dedotto in precedenza, che risulta prospettato, .i-raP- i) in cerm ni esplorativi, solo in questa sede e che all'evidenza non rientra nel perimetro dei temi suscettibili di verifica in sede di legittimità); rilevato che all'inammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese c;rocessuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. deck 4 novembr,-,, 2022. I» Consigliere estensore Il Presidente Eenedetto Paternò Raddusa Emilia Anna Giorld