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Ordinanza — n. 745/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and article references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 745/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Halilovic inadmissible. The appellant challenged a second-instance judgment from Bologna, arguing specific legal errors, but failed to cite the precise articles of law supporting his claims. The court ruled that appeals in this context require a detailed enumeration of legal reasons and specific references to the contested decision's reasoning, which were absent here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must contain a precise enumeration of legal grounds and specific references to the reasoning of the contested act, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds specific article citation procedural requirements Court of Cassazione Italian criminal procedure detailed reasoning reference motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC DANIELE nato a FAENZA il 28/12/1992 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto i ricorso proposto nell'interesse di Daniele Halilovic avverso ia sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede ci legittimità, in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li lust.ficano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, deliaquale si denunzia apoditticamente l'assenza rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono ie pronunce di cui all'art. 616 cod. oroc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.