Ordinanza — n. 744/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUADLI AMER nato il 20/10/1980 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; tetto ii ricorso proposto nell'interesse di Amer Chouadli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già ,3Ueguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( in ordine alla attribuibilità della condotta oltraggiosa anche al ricorrente) e per altro verso manifestamente infondati ( quanto alla asserita valenza non offensiva delle frasi proferite in direzione dei soggetti qualificati innanzi al bar " le due Signore", aspetto non contrastato con i -,rio,pe!lo e comunque immediatamente smentito dai relativo tenore delie stesse) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 744/2023 — snpen · Corte di Cassazione: flchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUADLI AMER nato il 20/10/1980 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; tetto ii ricorso proposto nell'interesse di Amer Chouadli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già ,3Ueguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( in ordine alla attribuibilità della condotta oltraggiosa anche al ricorrente) e per altro verso manifestamente infondati ( quanto alla asserita valenza non offensiva delle frasi proferite in direzione dei soggetti qualificati innanzi al bar " le due Signore", aspetto non contrastato con i -,rio,pe!lo e comunque immediatamente smentito dai relativo tenore delie stesse) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
flchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.