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Ordinanza — n. 744/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 744/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 744/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUADLI AMER nato il 20/10/1980 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; tetto ii ricorso proposto nell'interesse di Amer Chouadli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già ,3Ueguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( in ordine alla attribuibilità della condotta oltraggiosa anche al ricorrente) e per altro verso manifestamente infondati ( quanto alla asserita valenza non offensiva delle frasi proferite in direzione dei soggetti qualificati innanzi al bar " le due Signore", aspetto non contrastato con i -,rio,pe!lo e comunque immediatamente smentito dai relativo tenore delie stesse) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 744/2023 — snpen · Corte di Cassazione: flchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.

Parole chiave

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espressioni sconvenienti oltraggio alla corte ingiuria oltraggio a uno Stato estero pubblica istigazione a delinquere minaccia all'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUADLI AMER nato il 20/10/1980 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; tetto ii ricorso proposto nell'interesse di Amer Chouadli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già ,3Ueguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( in ordine alla attribuibilità della condotta oltraggiosa anche al ricorrente) e per altro verso manifestamente infondati ( quanto alla asserita valenza non offensiva delle frasi proferite in direzione dei soggetti qualificati innanzi al bar " le due Signore", aspetto non contrastato con i -,rio,pe!lo e comunque immediatamente smentito dai relativo tenore delie stesse) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

flchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.