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Ordinanza — n. 740/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetition of already decided issues on non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 740/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Chouari Rateb inadmissible. The court found that the arguments regarding the lack of punishability were already thoroughly examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it repeats issues already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of issues non-punishment grounds subjective element intensity procedural economy principle pena accessoria spese accessorie altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOUARI RATEB nato il 01/05/1990 avverso la sentenza del 13/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di CHOUARI RATEB avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riguardo alla mancata phcaz:orie della causa di non punibilità di cui all'ad 131p (coerentememte argomentata ndo rilievo essenziale ai disvalore della condotta valorizzando essenzialmente l'intensità del relativo elemento soggettivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.