Cassation court dismisses appeal as issues were already properly adjudicated by lower court on public prosecution requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Giuseppe Senise's appeal inadmissible, ruling that the contested legal issues had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. Senise challenged the lower court's decision regarding the public nature of the insulting conduct and the application of Article 131-bis of the Penal Code, arguing the offense was not sufficiently minor. The court found these arguments lacked merit, noting the lower court correctly assessed the presence of witness Milani and the objective nature of the conduct without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the contested legal issues were already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENISE GIUSEPPE nato a FERRARA il 23/10/1995 avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Senise avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; trtenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione al requisito della pubblicità della condotta oltraggiosa ( risultando coerentemente valorizzata la presenza del Milani, non avendo questi concorso nel fatto contestato e a nulla rilevando che lo stesso fosse originariamente coindagato nel medesimo procedimento), alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cp ( argomentata in termini non manifestamente illogici quanto alla ritenuta non tenuità dell'offesa in ragione delle connotazioni oggettive della condotta), aila misura della pena irrogata avendo la Corte del merito adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha inteso discostarsi niHmO edittale): riievato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n-• -oc. peri.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.